Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 81/08, nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
A tal fine, il datore di lavoro e i dirigenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), hanno l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Il D.M. 2 Settembre 2021 ha modificato la denominazione dei corsi di formazione degli addetti antincendio, che dal 4 Ottobre 2022 sono i seguenti:
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Ai sensi dell’art. 34, comma 2-bis, il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
Obiettivi: Il corso ha lo scopo di ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08, di fornire un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Il corso ha altresì lo scopo di ottemperare all’obbligo imposto al datore di lavoro dall’art. 34, comma 2-bis, di frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.
Attività di livello 3
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
fabbriche e depositi di esplosivi;
centrali termoelettriche;
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
impianti e laboratori nucleari;
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
alberghi con oltre 200 posti letto;
strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
uffici con oltre 1.000 persone presenti;
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).
Attività di livello 2
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).
Attività di livello 1
Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).
I contenuti della formazione degli Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, sono conformi al Decreto Ministeriale 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dellarticolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il quale classifica le aziende in n. 3 livelli di rischio: Livello 1 (ex rischio basso) - Livello 2 (ex rischio medio) - Livello 3 (ex rischio alto).
Corso di tipo 1-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 (4 ore)
1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
I contenuti della formazione degli Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, sono conformi al Decreto Ministeriale 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dellarticolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il quale classifica le aziende in n. 3 livelli di rischio: Livello 1 (ex rischio basso) - Livello 2 (ex rischio medio) - Livello 3 (ex rischio alto).
Corso di tipo 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (8 ore)
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
2) Strategia antincendio I parte (2 ore)
3) Strategia antincendio II parte (1 ora)
4) Esercitazioni pratiche (3 ore)
I contenuti della formazione degli Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, sono conformi al Decreto Ministeriale 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dellarticolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il quale classifica le aziende in n. 3 livelli di rischio: Livello 1 (ex rischio basso) - Livello 2 (ex rischio medio) - Livello 3 (ex rischio alto).
Corso di tipo 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (16 ore)
1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
2) Strategia antincendio I parte (4 ore)
3) Strategia antincendio II parte (4 ore)
4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
Il corsi si articolano in:
· Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di Livello 1 - 4h
· Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di Livello 2 - 8h
· Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di Livello 3 - 16h
L'aggiornamento è previsto ogni 5 anni
Nel modulo sottostante selezionare il corso di vostro gradimento e scegliere la tipologia se COMPLETO o AGGIORNAMENTO
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo il più presto possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio. Riprova in un secondo momento.
Via Coluccio Salutati 6
35124 Padova
P.I. 05015080285 | Informazioni Legali | Privacy Policy e Cookie Policy