POS-PSC

Piano operativo di sicurezza

Piano sicurezza e coordinamento


Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di sicurezza e coordinamento ( PSC ) sono gli strumenti fondamentali per la gestione di sicurezza di tutti i cantieri edili. Di seguito gli approfondimenti sui servizi che puoi richiederci

  • Il Piano Operativo di Sicurezza (POS)- Continua a leggere...

    Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che fornisce informazioni sulle misure di sicurezza da adottare nei cantieri


    e nelle unità produttive al fine di ridurre il rischio di infortuni e prevenire lo sviluppo di patologie professionali. In breve, il POS


    è un documento che il datore di lavoro deve redigere per proteggere i lavoratori all'interno dei cantieri.


    Quando si deve fare il POS?


    POS è sempre "obbligatorio nelle le imprese che operano, anche in subappalto, all'interno di cantieri, compresi quelli temporanei o mobili". Inoltre il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto per ogni cantiere.


    Quando non si deve fare il POS?


    Non è obbligatorio redigere un POS quando l'attività da svolgere non si configura come cantiere temporaneo o mobile (ex art. 96 del D. lgs 81/2008)


    Nello specifico il POS non è obbligatorio per:

    • i Lavoratori Autonomi, in quanto categoria che esercita la propria attività in modo autonomo senza subordinazione alcuna, in quanto non rientrano nelle disposizioni dell'articolo 17 comma 1 lettera a
    • le imprese pubbliche o in caso di appalto pubblico in presenza di unica impresa.

    Chi deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza


    In base alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, il Piano Operativo Sicurezza dev’essere redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro, prima dell’avvio dei lavori.


    Quali devono essere i contenuti minimi del POS


    Il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere sicuramente:

    a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:

    • il nominativo del datore di lavoro dell'impresa, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
    • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai  lavoratori autonomi subaffidatari;
    • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
    • il nominativo del medico competente ove previsto;
    • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP;
    • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
    • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

    b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;

    c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

    d) l’elenco dei ponteggi, dei  ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

    e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative  schede di sicurezza;

    f) valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa;

    g) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

    h) l’individuazione delle misure prevenzione e protezione, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

    i) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC (piano di sicurezza e coordinamento) quando previsto

    l) organizzazione della sicurezza globale dell’impresa circa le lavorazioni, le macchine e le attrezzature

    m) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

    n) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.


    Chi deve firmare il POS?


    Come per il DVR deve firmarlo il Datore di Lavoro.

    Quali sono le fasi di presentazione del POS 

    Le fasi di presentazione sono 3 e si distinguono in base ai soggetti coinvolti:


    1. per il committente: che deve trasmettere il piano operativo di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. Prima dell'inizio lavoro deve trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

    2. per le ditte esecutrici: il datore di lavoro deve consegnare il piano operativo all’impresa affidataria e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori. Il Coordinatore dei lavori deve verificare l’idoneità del documento e, se lo accetta, si occupa di mettere in atto quanto previsto dal documento;

    3. per le ditte subappaltatrici: il datore di lavoro dell’impresa affidataria consegna il documento al titolare dell’impresa che subappalta, almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere. A questo punto è compito del titolare dell'impresa che subappalta rivolgersi al Coordinatore per l’esecuzione.


    Le sanzioni per la mancata redazione del POS

    Per mancata o incompleta elaborazione del POS, il datore di lavoro rischia una pena detentiva fino a 8 mesi e una sanzione da 3.000€ a 15.000€, e la trasformazione dei contratti aziendali in tempo indeterminato;







  • Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) - Continua a leggere...

    PSC Piano Sicurezza e Coordimento art. 100 del D. lgs. 81/08


    Il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) è il documento redatto in fase di progetto in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative a uno specifico cantiere e che dovranno essere strettamente connesse ai Piani operativi di sicurezza (POS). Analizza le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro.


    Che cosa è il PSC? Qual è il fine principale di un piano di sicurezza?


    Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è una relazione dettagliata da allegare al contratto di appalto che mette in luce le varie fasi operative del lavoro, individua le situazioni a rischio, prevede azioni per la messa in sicurezza del cantiere. Il PSC è un documento molto importante in quanto rappresenta una garanzia per lo svolgimento delle attività lavorative nel rispetto della sicurezza. È obbligatorio quando sono presenti più imprese nei cantieri, anche non contemporanee, oppure quando una sola azienda affidataria si avvale di altre imprese per l’esecuzione.

    POS e PSC sono due pratiche da fare con molta precisione, il primo è un documento sempre obbligatorio, l’altro solo in alcuni casi. Il POS si riferisce ai rischi all’interno dello specifico cantiere e legati alle lavorazioni da effettuare da parte della singola impresa, il PSC invece prende in considerazione anche i rischi esterni ed effettua un coordinamento specifico.

    Il piano di sicurezza deve essere distribuito al RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione), al responsabile lavori e coordinatori. Questa diffusione è gestita e garantita dal titolare dell’impresa.


    Quando si fa il PSC?


    Il PSC è redatto nella fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. È parte integrante della gara d’appalto per poi essere punto di riferimento per la realizzazione del progetto.

    Il PSC è costituito da una relazione tecnica con tutte le prescrizioni, correlate alla complessità dell’opera, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed una serie di tavole esplicative.

    I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

    Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

    L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

    Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.


    Chi redige il PSC e quando è obbligatorio


    Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; in alcuni casi particolari è redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

    Il PSC è obbligatorio quando nel cantiere sono presenti più imprese, sia nel caso di lavori pubblici che privati.

    Secondo quanto previsto dall’art. 131 del vecchio Codice appalti (dlgs n. 163/2006), in regime di appalti pubblici, quando non è prevista la redazione del PSC, l’appaltatore deve redigere il PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), integrandolo con i contenuti del POS (Piano operativo di Sicurezza).

    In realtà, il nuovo Codice appalti ha abrogato in toto il dlgs n. 163/2006, senza alcuna previsione del piano sostitutivo; né il correttivo appalti introduce alcun richiamo al PSS.


    Contenuti del PSC


    I contenuti minimi del PSC e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell’allegato XV del dlgs n. 81/2008.

    Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative, per evitare di incorrere in errori o dimenticanze, la scelta migliore da fare è quella di affidarti ad un software di piani di sicurezza, usalo ora gratis per 30 giorni.

    Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:


    a. l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

    1. l’indirizzo del cantiere

    2. la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere

    3. una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

    b. l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli 

    e. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

    f. le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

    g. le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi

    h. l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi

    i. la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini‐ giorno

    j. la stima dei costi della sicurezza

    lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

    c. una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze

    d. le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

    1. all’area di cantiere

    2. all’organizzazione del cantiere

    3. alle lavorazioni


    Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

    Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

    L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC.


    Planimetria di cantiere per PSC: che cos’è?


    Nella documentazione relativa alla sicurezza di un cantiere si presenta anche il “Layout di cantiere”.

    Che cos’è? Si tratta di un disegno che include la documentazione tecnica dello svolgimento dei lavori. Il documento è molto utile in quanto è possibile capire visivamente quali sono i rischi all’interno dell’area di lavoro: mezzi in movimento, eventuali carichi in sospeso ec.

    La documentazione grafica deve essere firmata dal coordinatore per la sicurezza che ha anche l’obbligo di farne rispettare il contenuto. Il layout di cantiere viene poi approvato dal committente e dall’impresa esecutrice e viene allegata al PSC.


    Stress lavoro correlato


    Lo stress lavoro correlato è una delle patologie più diffuse tra quelle collegate con l’attività professionale e può essere causato dalla maniera in cui il lavoro viene organizzato e/o dalle mansioni che devono essere svolte. Inevitabilmente, questo malessere incide sul piano aziendale, dando luogo a una serie di problematiche di tipo organizzativo e non solo. Tra i fenomeni che possono verificarsi quando un lavoratore è sottoposto a stress vi sono:

    un calo nella produttività;

    un maggiore assenteismo;

    un aumento nell’incidenza degli infortuni;

    una maggiore tendenza a compiere errori o a cadere in disattenzioni.

    Per questa ragione, la valutazione del rischio stress lavoro correlato è molto importante, nonché un obbligo di legge a carico del datore di lavoro. Tale obbligo è parte integrante del DVR, documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda.

    In mancanza di una corretta valutazione dello stress lavoro correlato, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni non di poco conto come l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da € 2.500 a € 6.400. 


    Cos’è lo stress da lavoro correlato?


    L’Accordo quadro europeo del 2004 definisce lo stress lavoro correlato come “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro”.

    Lo stress da lavoro correlato può interessare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, in quanto causato da aspetti diversi strettamente connessi con l’organizzazione e l’ambiente di lavoro. Non si tratta di una malattia, ma se questa si manifesta con intensità e perdura nel tempo può causare problemi di salute psichica e fisica.


    Stress lavoro correlato: quadro normativo


    Il quadro normativo è rappresentato da:

    dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) che classifica lo stress lavoro correlato come uno dei rischi soggetti a valutazione e gestione;

    accordo europeo 8 ottobre 2004.

    A questi possiamo aggiungere le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro correlato predisposte nel novembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza. Infine, anche l’Inail ha sviluppato una proposta metodologica per la gestione e valutazione del rischio da stress lavoro correlato.


    La valutazione rischio stress da lavoro correlato è obbligatoria


    La valutazione del rischio stress lavoro correlato è obbligatoria, così come definito dall’art. 28 del dlgs 81/08, in cui viene esplicitamente specificato l’obbligatorietà di valutare tutti i rischi, compresi quelli legati allo stress da lavoro correlato. La valutazione del rischio stress spetta al datore di lavoro.


    Come misurare il livello di stress da lavoro?


    Il processo di valutazione del rischio stress da lavoro correlato si compone di 4 fasi principali, ognuna fondamentale per giungere ad una corretta identificazione e gestione del rischio:

    fase propedeutica;

    fase della valutazione preliminare;

    fase della valutazione approfondita;

    fase di pianificazione degli interventi.

    Fase propedeutica


    La fase propedeutica consiste nella preparazione e nell’organizzazione delle attività da svolgere durante la valutazione del rischio. Questa fase comprende a sua volta i seguenti momenti:

    costituzione del gruppo di gestione della valutazione che ha il compito di programmare, monitorare e agevolare l’attuazione delle attività di valutazione e gestione del rischio; il gruppo è composto dallo stesso datore di lavoro e/o dirigente delegato, RSPP, ASPP, MC (ove nominato/i) e RLS/RLST;

    individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori (GOL) su cui verrà condotta la valutazione;

    sviluppo e stesura del piano di valutazione e gestione del rischio;

    sviluppo di una strategia comunicativa finalizzata a informare e coinvolgere nel processo i lavoratori, inclusi i dirigenti e i preposti.

    Fase della valutazione preliminare


    Nella fase preliminare vengono valutati gli indicatori organizzativi di natura oggettiva; viene svolta l’analisi degli eventi sentinella e la rilevazione degli indicatori di contenuto e contesto lavorativo. Lo strumento utilizzato per la valutazione preliminare è la lista di controllo che consente la raccolta dei dati ed una loro successiva valutazione oggettiva e parametrica.


    Gli eventi sentinella


    Gli eventi sentinella sono dei potenziali sintomi che, se più frequenti in determinati periodi, in determinati reparti e in relazione a determinate attività lavorative, possono costituire dei campanelli di allarme su possibili disfunzioni e/o incongruenze di tipo organizzativo.


    Sono eventi sentinella:

    • indici infortunistici;

    • assenze per malattia;

    • turnover;

    • procedimenti e sanzioni;

    • segnalazioni del medico competente;

    • specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori.


    Gli indicatori di contenuto e di contesto

    Gli indicatori di contenuto e di contesto sono fattori che incidono in maniera differente sul rapporto tra lavoratore e ambiente di lavoro. Gli indicatori di contenuto lavorativo sono elementi caratteristici del tipo di lavoro svolto dai diversi gruppi omogenei di lavoratori e del modo in cui tale lavoro viene organizzato dall’azienda. In sostanza, sono quelle cause di stress che derivano proprio dalla natura e dalle caratteristiche del lavoro.

    Indicatori di contenuto sono:

    • ambiente di lavoro e attrezzature;

    • carichi e ritmi di lavoro;

    • orario di lavoro e turni;

    • corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.


    Gli indicatori di contesto lavorativo, invece, consentono di indagare come i lavoratori (sempre intesi come gruppi omogenei di lavoratori e non come singoli) si rapportano con l’organizzazione aziendale e quale modalità di gestione di tali rapporti l’azienda stessa si è data. In sostanza, sono tutte quelle cause riguardanti le relazione tra l’individuo e l’organizzazione del lavoro.

    Indicatori di contesto sono:

    • ruolo nell’ambito dell’organizzazione;

    • autonomia decisionale e controllo;

    • conflitti interpersonali al lavoro;

    • evoluzione e sviluppo di carriera;

    • comunicazione


    Una volta conclusa la fase di valutazione preliminare, è essenziale prevedere una restituzione dei risultati ai lavoratori al fine di informarli sulla situazione emersa nella propria azienda e sulle eventuali azioni che saranno messe in atto per contenere o eliminare il rischio stress da lavoro correlato.

    Inoltre, se la valutazione preliminare si conclude con:

    esito negativo (cioè non rileva elementi di rischio) questo risultato viene riportato nel DVR con la previsione di un piano di monitoraggio.

    esito positivo (cioè rileva elementi di rischio) si procede con la pianificazione e l’adozione di opportuni interventi correttivi; se quest’ultimi risultano inefficaci si passa alla successiva valutazione approfondita.

    Fase della valutazione approfondita

    La fase di valutazione approfondita consente di rilevare le percezioni dei lavoratori in base agli indicatori di contenuto e di contesto lavorativo; va obbligatoriamente intrapresa qualora l’esito della valutazione preliminare abbia rilevato la presenza, in uno o più gruppi omogenei, di una condizione di rischio stress lavoro e gli interventi correttivi attuati non abbiano ottenuto l’effetto di abbattimento del rischio.

    L’ analisi delle percezione dei lavoratori costituisce un elemento chiave nell’identificazione del rischio stesso in quanto la valutazione approfondita rappresenta un momento informativo sulle condizioni di salute dei lavoratori e dell’organizzazione, utile a una migliore definizione e caratterizzazione del rischio in un’ottica di miglioramento continuo dell’azienda.

    Quali sono gli strumenti da utilizzare per la valutazione approfondita? Gli strumenti da adottare nella valutazione approfondita variano in base alla complessità organizzativa, alla dimensione aziendale e al numero di lavoratori appartenenti ai gruppi omogenei:

    questionario, strumento che misura gli aspetti del contenuto e del contesto del lavoro ritenuti come potenziali fattori di stress rischio lavoro;

    focus group, strumento di indagine psicosociale di natura qualitativa che si realizza con un’intervista rivolta ad un gruppo omogeneo per approfondire un tema o particolari aspetti di un  argomento condotta da un moderatore;

    interviste semi-strutturate sulle famiglie di fattori/indicatori, strumento in grado di far emergere dati più precisi dell’intervista classica e consente di acquisire indicazioni sulle possibili soluzioni delle criticità riscontrate.

    Fase di pianificazione degli interventi


    Una volta conclusa la parte di valutazione, il percorso metodologico prevede l’identificazione degli interventi e delle azioni necessarie a correggere le criticità emerse e a migliorare le condizioni di lavoro. La fase di pianificazione degli interventi consiste, quindi, nell’individuare, pianificare e attuare misure e interventi correttivi che hanno lo scopo di eliminare o ridurre il rischio.

    Le attività da attuare in questa fase sono


    identificazione delle priorità di intervento a partire dai risultati emersi dalla fase di valutazione;

    verifica della necessità di eventuali approfondimenti o informazioni integrative;

    identificazione degli interventi di miglioramento in relazione alle priorità individuate;

    definizione delle risorse necessarie, delle persone responsabili e dei relativi ruoli per l’attuazione dei diversi interventi;

    pianificazione temporale degli interventi;

    individuazione e pianificazione delle modalità di valutazione di efficacia degli interventi;

    definizione di una strategia di comunicazione per la diffusione a tutti i lavoratori degli interventi in adozione.

* Campi obbligatori

Ho letto l’informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. *

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