Corso Operatori Specifici

Secondo l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 vi è un percorso ben specifico sulla tipologia di formazione necessaria per l'utilizzo delle attrezzature a cui è possibile accedere esclusivamente mediante apposita formazione. All'interno della tabella che fa riferimento all'art. 73 comma 5 che proponiamo poco sotto troverete: tipologia di attrezzature/mezzi, la modalità di formazione e la durata. La formazione teorica/pratica ha come obiettivo finale quello di illustrare ai lavoratori le misure di protezione e prevenzione al fine di eliminare i pericoli individuati come indicato nell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.


I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono fondamentali per garantire la sicurezza sul lavoro e proteggere la salute e l'integrità del lavoratore. Questi strumenti sono essenziali per prevenire rischi specifici, incidenti e pericoli. Le misure di protezione individuale devono essere prescritte solo quando non è possibile implementare altre misure di prevenzione per ridurre i rischi alla fonte. La suddivisione in tre categorie tiene conto di fattori determinanti, come il tipo e l'entità del rischio da cui proteggono

il lavoratore. Analizziamo in dettaglio i DPI di terza categoria, la normativa e l'obbligo di indossarli.

La formazione particolareggiata secondo l'arti. 37 Dlgs 81/2008 è fondamentale per la tutela e la salute dei lavoratori e del personale coinvolto che abbinate ad altre norme cogenti in ambito dell'applicazione hanno dato vita a vari formazioni particolareggiate che di seguito trovate enunciate.

  • DPI III Categoria

    I dpi di terza categoria sono quelli che assicurano il massimo livello di protezione per i lavoratori e hanno lo scopo di preservarne la salute contro i gravi danni derivanti dalla mansione specifica svolta nel luogo di lavoro. Come specificato dalla normativa di riferimento D.Lgs. 81/08 i dpi di terza categoria in alcuni ambiti sono obbligatori, mentre in altri casi sono facoltativi ed è a discrezione del datore di lavoro o del lavoratore scegliere se indossarli oppure no.

    Questi dispositivi nello specifico proteggono da:


    • Miscele e sostanze pericolose per la salute
    • Atmosfere carenti di ossigeno
    • Agenti biologici molto dannosi
    • Ambienti ad alta temperatura con effetti paragonabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C
    • Ambienti a bassa temperatura con effetti paragonabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore
    • Radiazioni ionizzanti
    • Scosse elettriche e lavoro sotto tensione
    • Cadute dall'alto
    • Getti ad elevata pressione
    • Tagli da seghe a catena portatili
    • Ferite da coltello o da proiettile
    • Rumori particolarmente dannosi
    • Annegamento

    Nella classificazione dpi terza categoria rientrano tutti gli strumenti in grado di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e lo tutelano dal rischio di decesso. Si tratta di dispositivi di protezione individuale utili per proteggere il capo dal rischio di collisioni accidentali, il volto e gli occhi da scintille, schegge e residui di lavorazioni, dalle cadute dall’alto e molto altro.


    Ecco dunque un elenco dpi terza categoria:


    • Elmetti: gli elmetti rientrano probabilmente negli strumenti di questa categoria più diffusi in quanto sono previsti in svariati ambiti lavorativi. Questi dispositivi proteggono il capo dalle cadute accidentali e anche da quelle di materiali provenienti dall’alto. Gli elmetti omologati e conformi alla legge sono dotati di aggancio di sicurezza sotto il mento per impedirne lo scivolamento. Alcuni modelli sono dotati di visiera per proteggere gli occhi dagli agenti irritanti, di dispositivi otoprotettivi per proteggere l’apparato uditivo e possono essere dotati anche di maschere per tutelare le vie respiratorie.
    • Imbracature: sono dei dispositivi utili per lavorare in quota con un ancoraggio stabile e sicuro, indispensabile per proteggere dalle cadute accidentali. Grazie alle imbracature i lavoratori possono operare nella massima sicurezza e muoversi anche comodamente visto che sono progettate per lasciare liberi i movimenti e consentire di svolgere normalmente l’attività lavorativa. Le più diffuse imbracature ventrali sono quelle caratterizzate da ancoraggi sul retro e doppia asola inguinale.
    • Autorespiratori: si tratta di dispositivi di protezione per le vie respiratorie necessari per tutelare il lavoratore da grandi rischi per la sua salute come gravi lesioni o patologie. Si indossano quando vengono svolti lavori in ambienti con carenza d'ossigeno o dove c’è una forte contaminazione da inquinanti. Gli autorespiratori vengono generalmente utilizzati nelle attività a rischio di incendio alto-elevato, per lavorazioni in impianti chimici o aree a sospetto inquinamento o contaminazione e anche per l'evacuazione e operazioni di soccorso in questi ambienti.

    Controllo periodico dpi terza categoria

    La norma EN 365 obbliga a sottoporre a regolare manutenzione ed ispezione periodica ciascun DPI. Obbliga anche ad effettuare le adeguate riparazioni quando queste siano ritenute necessarie. Ecco nello specifico in cosa consistono:


    • Manutenzione - necessaria per mantenere il dispositivo in condizioni perfette per il funzionamento effettuando delle azioni preventive come pulizia ed immagazzinamento adeguato (EN 365 § 3). La manutenzione può essere svolta dal lavoratore attenendosi alle istruzioni fornite con la nota informativa
    • Ispezione periodica - l’attività di ispezione deve essere effettuata periodicamente e almeno ogni 12 mesi e va eseguita tramite un controllo approfondito del DPI per attestare se vi siano difetti. L’attività di ispezione deve essere eseguita solo da personale competente e nel rispetto delle procedure indicate dal fabbricante (EN 365 § 4.4 b-c)
    • Riparazione - va eseguita quando vi sono dubbi o evidenti malfunzionamenti del DPI e deve essere svolta solo da persona competente per le riparazioni. Deve essere autorizzata dal fabbricante ed eseguita secondo le sue istruzioni (EN 365 § 4.5)”.

Il corso si articola in:

  • Addetto ai lavori in quota e utilizzo DPI Anticaduta - 8h
  • Addetto ai lavori in quota e utilizzo DPI Anticaduta, Autorespiratori e Otoprotettori - 16h
  • Addetto ai lavori in quota e utilizzo DPI Anticaduta e installazione / utilizzo linee vita - 8h


L'aggiornamento è previsto ogni 5 anni

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  • Addetti / Preposti montaggio ponteggi

    I lavoratori responsabili del montaggio e smontaggio dei ponteggi devono seguire un corso di formazione specifico per essere autorizzati a svolgere tali compiti.


    Comunemente conosciuto come “patentino ponteggi”, si tratta in realtà di un attestato di partecipazione, che include un esame finale, rilasciato al termine del corso obbligatorio.


    La formazione per addetti ai ponteggi è prevista per legge, in conformità con l'art. 136 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. In questo articolo esamineremo in dettaglio gli obblighi da rispettare, i contenuti e la durata del corso ponteggi.


    Corso per addetto montaggio e smontaggio ponteggi: la normativa


    Come accennato, è l’articolo 136 (commi 6 e 7) del D.Lgs. 81/08 a stabilire l'obbligatorietà, per il datore di lavoro, di determinati adempimenti per le attività che hanno a che fare con i ponteggi.


    Nello specifico, secondo il comma 6, il datore di lavoro deve garantire che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati:


    sotto la diretta sorveglianza di un preposto;

    a regola d'arte e in conformità al Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio);

    ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto adeguata formazione, mirata alle operazioni previste.

    Tale formazione all'uso dei ponteggi, come specificato al comma 7, deve prevedere sia nozioni di tipo teorico che un addestramento pratico, trattando argomenti quali:


    comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi;

    sicurezza durante le operazioni sopra citate, con riferimento alla legislazione vigente;

    misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

    misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

    condizioni di carico ammissibile;

    qualsiasi altro rischio legato alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione ponteggi.


    Corso ponteggi: cosa dice l’allegato XXI del D.Lgs. 81/08


    L’allegato XXI del Testo Unico fornisce le indicazioni specifiche relative al corso per addetti ai ponteggi, specificando quali sono le modalità organizzative, il monte ore e i contenuti minimi richiesti.


    Innanzitutto va individuato un responsabile del progetto formativo e considerare che il numero massimo di partecipanti per ogni corso è di 30 persone. Per le attività pratiche, inoltre, deve essere previsto un istruttore ogni 5 allievi (in caso i partecipanti siano pari o inferiori a 5, i docenti devono essere comunque almeno 2).

Il corso si articola in:

  • Formazione abilitante addetti / Preposti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi - 28h
  • Formazione addetti / Preposti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi per le O.T. dello spettacolo
    e intrattenimento - 20h


L'aggiornamento è previsto ogni 4 anni

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  • PES PAV PEI Rischio elettrico

    PES-PAV-PEI è disciplinato dalla norma CEI 11-27 (V Edizione 2021) e dall’art. 82 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09.


    L'art.82 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha reso obbligatorio che l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica CEI 11-27 (V Edizione 2021), che fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. La norma CEI 11-27 prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica agli addetti ai lavori elettrici al fine di operare sugli impianti elettrici. Tale qualifica può essere di Persona Avvertita (PAV), Persona Esperta (PES) o Idonea ai lavori sotto tensione (PEI). La Norma CEI 11-27 fornisce sia prescrizioni che linee guida per individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica delle attività del lavoro elettrico, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità di:


    PAV – Persona Avvertita: Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.


    PES – Persona Esperta: Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.


    PEI – Persona Idonea: Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.


    Il Corso PES PAV PEI è erogato in modalità e-learning come previsto dalla vigente normativa: CEI 11-27 V Edizione del 2021.

Il corso si articola in:

Corso PES PAV PEI - 16h


L'aggiornamento è previsto ogni 5 anni

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  • Uso Sicuro dei Diisocianati

    Il Corso di Formazione Generale per Lavoratori è disciplinato dall’art. 227 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dal Regolamento REACH.


    Il 4 agosto 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il Regolamento (UE) 2020/1149 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento REACH, per quanto riguarda i diisocianati. In particolare, la restrizione ha come finalità garantire l’uso sicuro industriale e professionale, nonché una sicura immissione in commercio dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele. 


    Entro il 24 agosto 2023 gli utilizzatori industriali o professionali che manipolano diisocianati in quantità pari o superiori allo 0,1% o che sono incaricati della supervisione di tali operazioni dovranno aver completato con esito positivo la formazione obbligatoria per l’uso sicuro dei diisocianati.

    I diisocianati, infatti, sono oggetto di una classificazione armonizzata a norma del Regolamento CLP come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

    Sono presenti in moltissimi ambiti come ad esempio adesivi e sigillanti, pavimentazioni e impermeabilizzatori, rivestimenti, vernici, schiume isolanti rigidi/flessibili/espanse. 


    A causa della sensibilizzazione delle vie respiratorie dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, è stata riscontrata evidenza di malattie professionali quali asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro nell’Unione europea. 


    Il Regolamento prevede un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:


    la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure

    il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

     

    Quali sono i rischi?

    È un dato di fatto: i diisocianati possono portare a problemi di salute per i lavoratori che li utilizzano. Nello specifico l’esposizione a un’alta concentrazione di diisocianati può causare irritazioni della pelle e dei tratti respiratori. Inoltre, questo agente è riconosciuto come una delle cause dell’asma occupazionale. 


    Come tutte le sostanze pericolose, i prodotti chimici contenenti diisocianati devono essere gestiti consapevolmente e in sicurezza. È quindi essenziale che professionisti e industrie siano informati dei possibili pericoli e conseguenze avverse.

    Il corso che sarà dal 2023 obbligatorio è la migliore soluzione per l’uso sicuro dei diisocianati. 


    Nel Regolamento vengono altresì elencati i requisiti minimi relativi alla formazione degli utilizzatori industriali e professionali.

Il corso si articola in:

  • Uso Sicuro dei Diisocianati modulo base - 2h
  • Uso Sicuro dei Diisocianati modulo intermedio - 3h
  • Uso Sicuro dei Diisocianati modulo avanzato- 4h


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  • Corso di Informazione COVID19 - Dispositivi di Protezione Individuali e Barriera (Art. dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

    L'obiettivo del corso è di orientare il discente ad affrontare l’emergenza sanitaria dovuta al nuovo coronavirus (SARS CoV-2), avvalendosi delle evidenze scientifiche attualmente disponibili e delle ultime disposizioni normative.


     COS’è COVID 19 E TIPOLOGIE 

    • PANDEMIA ( link epicentro e influenza…)

    • SINTOMI 

    • TRASMISSIONE 

    • CONSIGLI E COMANDAMENTI 

    • DEFINIZIONE QUARANTENA 

    • SOGGETTO ASINTOMATICO 

    • GESTIRE LO STRESS

    • SICUREZZA NELLE AZIENDE 

    • DPI IN GENERALE 

    • DPI MANI 

    • DPI OCCHI 

    • DPI VIE RESPIRATORIE 

    • DPI CORPO 

    • SANIFICAZIONE 

    • NUMERI UTILI

Il corso si articola in:

  • Corso di informazione COVID 19 - dispositivi di protezione individuali e barriera


L'aggiornamento è previsto ogni 5 anni

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