DVR VIBRAZIONI

Valutazione vibrazioni

Il rischio di vibrazioni dovuto all'uso di strumenti o macchinari specifici è un fattore importante da considerare per la salute dei lavoratori. Tale rischio è regolamentato dal Capo III del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, intitolato "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni", e in particolare è l'articolo 202 a stabilire l'obbligo di valutare il rischio di vibrazioni. In questo articolo, esamineremo in dettaglio questo argomento.



  • cos'è il rischio vibrazioni e quando serve la valutazione del rischio;
  • differenza tra vibrazioni mano-braccio e corpo intero;
  • fattori da considerare nella valutazione rischio vibrazioni.
  • Valutazione eirschio vibrazioni: cos'è e quando serve Continua a leggere...

    Vibrazioni mano-braccio e corpo intero


    La "Direttiva Macchine" 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.


    In generale, vengono distinte due diverse tipologie di vibrazioni: quelle mano-braccio (HAV) o quelle che interessano il corpo intero (WBV).


    A seconda della tipologia di vibrazioni, infatti, cambiano anche i valori limite di esposizione e di azione stabiliti per legge: vediamo, nel dettaglio, le differenze


    Vibrazioni mano-braccio (HAV)


    Sono quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che nell’uso normale va impugnata con una o con entrambe le mani. A titolo esemplificativo (non esaustivo) di questa tipologia fanno parte:


    • martelli pneumatici;

    • trapani (anche quelli da dentista);

    • avvitatori;

    • scalpellatori/scrostatori;

    • levigatrici;

    • seghe circolari e motoseghe;

    • smerigliatrici;

    • decespugliatori;

    • tagliaerba;

    • limatrici;

    • cubettatrici;

    • chiodatrici.


    In linea di massima, questi tipi di vibrazioni possono comportare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.

    In base all'articolo 201 del D.Lgs. 81/08, il valore limite di esposizione giornaliera per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (su un periodo di riferimento di 8 ore) è fissato a 5 m/s2, mentre su periodi brevi è di 20 m/s2.

    Il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è invece di 2,5 m/s2.


    Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)


    Sono quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma, su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali, oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse.


    A titolo d'esempio, non esaustivo, si possono citare:


    • ruspe;

    • carrelli elevatori;

    • trattori;

    • perforatori;

    • gru e autogru;

    • camion, autobus, imbarcazioni;

    • trasporti su rotaia;

    • elicotteri;

    • motociclette, ciclomotori.


    In linea di massima sono vibrazioni che possono comportare lombalgie e traumi del rachide.

    Il valore limite di esposizione giornaliera, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è di 1,0 m/s2, mentre su periodi brevi di 1,5 m/s2.

    Il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è invece di 0,5 m/s2.


    DVR vibrazioni: i fattori da tenere in considerazione


    Nella valutazione del rischio vibrazioni, la legge prevede che il datore di lavoro debba tenere conto dei seguenti fattori:


    • livello, tipo e durata dell'esposizione, inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
    • valori limite di esposizione e valori d'azione;
    • eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio (soprattutto donne in gravidanza e minori);
    • eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori, risultanti da interazioni tra vibrazioni meccaniche, rumore e ambiente di lavoro o altre attrezzature;
    • informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
    • esistenza di attrezzature alternative per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni;
    • prolungamento, oltre le ore lavorative, del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (nei locali di cui il datore di lavoro è responsabile);
    • condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, l'elevata umidità, il bagnato o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
    • informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese quelle reperibili nella letteratura scientifica (per quanto possibile).

    Sulla base di quanto emerso nel DVR vibrazioni, se i valori d'azione vengono superati il datore di lavoro dovrà adottare adeguate misure per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori e i conseguenti rischi.

    In questo caso, l'art. 203 stabilisce che il datore di lavoro debba considerare:


    • altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
    • scelta di attrezzature di lavoro adeguate, che tengano conto dei principi ergonomici e che, in base al lavoro da svolgere, producano il minor livello di vibrazioni possibile;
    • fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni
    • adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
    • progettazione e organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
    • adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni;
    • limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
    • organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
    • fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

     


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