Il D.lgs. 81/2008 definisce gli agenti chimici “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.
Ad oggi, la presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, rappresenta uno dei più diffusi rischi presenti sui luoghi di lavoro. Infatti, contrariamente a ciò che si pensa, non si tratta di un rischio presente solo nelle industrie chimiche e nei laboratori, ma è presente in tutte le aziende che utilizzano determinati tipi di sostanze (ad esempio i prodotti per le pulizie, per
la disinfezione, per la conservazione degli alimenti, ecc.).
Ai sensi del D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio chimico sul luogo di lavoro e, qualora vengano superati i valori limite di esposizione, elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre
al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.
Gli agenti chimici vengono suddivisi in:
Gli agenti con proprietà tossicologiche si suddividono in sostanze:
• Nocive;
• Sensibilizzanti;
• Irritanti;
• Tossiche;
• Tetratogene;
• Cancerogene.
Lo strumento per valutare l’eventuale pericolosità di un prodotto chimico è l’etichettatura, definita dal regolamento europeo in vigore dal 1° giugno 2015.
L’etichettatura di pericolosità definisce 9 pittogrammi di rischio, ognuno dei quali mostra una tipologia di pericolo associata alle proprietà intrinseche della sostanza. Ogni pittogramma è riconoscibile per la forma romboidale in campo bianco con cornice rossa.
Valutazione rischio chimico: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008
L’art. 222 del D.lgs. 81/2008 suddivide gli agenti chimici pericolosi in:
Ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, tenendo conto ei seguenti fattori:
Più specificatamente, l’art. 223 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio chimico all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti a tale fattore di rischio e di attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.
Quali sono i fattori di rischio chimico?
Le principali cause da rischio chimico sono:
La maggior parte di infortuni sui luoghi di lavoro da rischio chimico è dovuta da incendi o esplosioni (con e senza sviluppo di fiamme) e può derivare da una combinazione di procedure di lavoro errate con uno o più dei seguenti fattori:
In genere, le pratiche scorrette derivano da una mancata formazione dei lavoratori; esempi di casi in cui possono verificarsi infortuni con incendi o esplosioni sono:
Il contatto con agenti chimici, invece, può essere generato da:
In particolare, la maggior parte degli infortuni negli ambienti confinati deriva dall’utilizzo di prodotti volatili che provocano intossicazioni acute in luoghi non dotati di sistemi di ventilazione/aspirazione, assenza di sistemi di rilevamento dedicati, di areazione, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ecc.
Ne consegue, quindi, che la valutazione del rischio chimico deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.
Come viene effettuata la valutazione del rischio chimico?
In alternativa alla misurazione diretta dell’agente chimico, per la valutazione del rischio, è possibile utilizzare sistemi di valutazione che si basano su algoritmi (relazioni di tipo matematico o modelli grafici).
Un modello che si basa su relazioni matematiche è il Modello di Valutazione del Rischio Chimico, denominato con un acronimo MoVaRisCh, che è stato approvato da gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia.
Il modello, attraverso l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge, consente di classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in:
Un’altra metodologia di valutazione del rischio chimico è CHEOPE-CLP che associa a ciascun agente chimico una serie di indici di pericolo, ciascuno relativo ad una particolare tipologia di pericolo.
Le modalità di esposizione prese in considerazione in questo modello sono:
Per ciascun agente chimico implicato in ciascuna mansione, vengono calcolati, come somma logaritmica, gli indici di rischio complessivi per tipologia di pericolo.
Quando deve essere effettuata la valutazione del rischio chimico?
La valutazione rischio chimico è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.
Ne consegue che, anche nel caso in cui il livello di esposizione a sostanze chimiche risulti inferiore ai valori limite d’azione, sia necessario riportare
nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.
Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine strumentale, sarà necessario predisporre un documento specifico che costituisce parte integrante del DVR (sotto forma di Allegato).
L’esito della valutazione deve quindi essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui:
Il Datore di Lavoro, secondo l’art. 229 del D.lgs. 81/2008, deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori esposti agli agenti chimici a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico Competente; tale sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.
La Sorveglianza Sanitaria viene effettuata:
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