DVR BIOLOGICO
Valutazione agenti biologici

Il rischio biologico è spesso poco conosciuto e sottostimato in molti luoghi di lavoro, tranne poche eccezioni legate ad alcune attività lavorative come gli ambienti sanitari. In linea di principio nessun ambiente di lavoro può considerarsi esente dalla presenza di agenti biologici data la loro ubiquità in acqua, polveri, rifiuti, alimenti, aria e nello stesso essere umano.
Il titolo X del dlgs 81/2008, dall’art. 266 al 286, descrive la valutazione del rischio biologico, le misure di prevenzione e protezione da adottare e gli obblighi del datore di lavoro.
La valutazione dei rischi è il principio fondamentale su cui si basa la buona gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella valutazione del rischio biologico, il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall’esposizione agli agenti biologici, deliberatamente o occasionalmente, presenti nell’ambiente di lavoro.
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Cos’è il rischio biologico? Continua a leggere...
Il rischio biologico è un tipo di rischio che deriva dall’esposizione ad agenti o a sostanze biologiche potenzialmente pericolose e dannose per la salute dei lavoratori che vengono in contatto con tali sostanze.
Gli agenti biologici sono organismi viventi di natura diversa che, in svariate condizioni e modalità, possono arrecare danni alla salute dell’uomo anche negli ambienti di lavoro. Infatti, in base al tipo di attività e di esposizione, del processo lavorativo, delle materie utilizzate e delle condizioni igieniche, gli agenti biologici possono causare infezioni, intossicazioni e, addirittura, in alcuni casi neoplasie.
Come definito dall’art.267, titolo X, dlgs 81/2008, per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Classificazioni degli agenti biologici
L’art. 268 fornisce una classificazione degli agenti biologici, ripartiti in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione:
- il gruppo 1 riporta gli agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie sui soggetti umani;
- il gruppo 2 comprende gli agenti che possono causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori, con poca probabilità di propagazione nella comunità e per cui sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
- il gruppo 3 riporta agenti che possono causare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con probabilità di propagazione nella comunità e per cui sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
- il gruppo 4 classifica gli agenti biologici che possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con alto rischio di propagazione nella comunità e per cui, di norma, non sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia.
Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non possa essere attribuito in modo inequivocabile ad uno dei gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità (comma 2 art. 268 dlgs 81/08).
Comunicazione e autorizzazione
Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici appartenenti ai gruppi 2 o 3, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL) le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori:
- il nome, l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare;
- il documento di cui all’art. 271, comma 5 (valutazione del rischio).
Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
- informazioni di cui all’articolo 269, comma 1;
- elenco degli agenti che si intende utilizzare.
L’autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità; essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Il Capo II del titolo X del dlgs 81/2008 elenca gli obblighi del datore di lavoro. Essi sono:
- valutazione del rischio biologico (art. 271);
- misure tecniche, organizzative e procedurali (art. 272);
- misure igieniche (art. 273);
- misure di emergenza (art. 277);
- informazione e formazione specifica per i lavoratori (art. 278).
Inoltre, lo stesso dlgs 81/2008 definisce anche gli obblighi del datore di lavoro per alcuni specifici ambiti occupazionali dove è necessario intervenire con misure speciali. Si tratta di:
- strutture sanitarie e veterinarie (art. 274);
- laboratori e stabulari (art. 275);
- processi industriali (art. 276).
Valutazione del rischio biologico
Nella valutazione del rischio, il datore di lavoro deve tener conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative (art. 271).
In particolare, deve considerare:
- la classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana;
- l’informazione sulle malattie che possono essere contratte a causa di questi agenti biologici;
- i potenziali effetti allergici e tossici;
- la conoscenza di una patologia da cui è affetto un lavoratore da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
- eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- il sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
In modo analogo, il documento di valutazione del rischio deve essere integrato con:
- le fasi lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- il numero dei lavoratori addetti a tali fasi lavorative;
- le generalità dell’RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione);
- i metodi e le procedure lavorative adottate;
- il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogni qualvolta si verificano cambiamenti al processo lavorativo che comportano alterazione dei livelli di rischio biologico e contestualmente il DVR dove essere aggiornato.
Misure tecniche, organizzative e procedurali
L’art. 272 indica le misure tecniche, organizzative e procedurali che il datore di lavoro deve attuare per evitare ogni esposizione degli agenti biologici.
Nello specifico, il datore di lavoro deve:
- evitare l’utilizzo di agenti biologici nocivi (se il tipo di attività lavorativa lo consente);
- limitare al minimo i lavoratori esposti al rischio di agenti biologici;
- progettare adeguatamente i processi lavorativi;
- adottare misure collettive di protezione;
- adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- usare il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento appropriati;
- elaborare idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- definire procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti mediante l’impiego di contenitori adeguati;
- concordare procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro
Misure igieniche
L’art. 273 indica che il datore di lavoro ha il compito di assicurare che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati e di dispositivi di protezione individuale.
Misure di emergenza
Se si verificano incidenti che provocano la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare la zona interessata, cui possono accedere solo gli addetti con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. Il datore di lavoro deve informare l’ASL, i lavoratori e il RLS delle cause e delle misure che intende adottare (art. 277)
Informazione e formazione
Il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori informazioni ed istruzioni riguardo a (art. 278):
- rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
- precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
- misure igieniche da osservare;
- funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
- modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
Sorveglianza sanitaria
I lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità.
Registro degli esposti
I lavoratori addetti ad attività che comportano l’uso di agenti del gruppo 3 o 4 sono iscritti in un registro in cui vengono riportati:
- l’attività svolta;
- l’agente utilizzato;
- eventuali casi di esposizione individuali.
Il datore di lavoro istituisce e aggiorna questo registro, ne cura la tenuta tramite il RSPP mentre il medico competente e il RLS ne hanno accesso.
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